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Sez. 1, Sentenza n. 12007 del 03/12/1993 (Rv. 484609 - 01)

Tributi erariali indiretti (Riforma tributaria del 1972) - Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Oggetto - Esercizio di imprese - Esclusioni | Imprenditore anche in via solo "occasionale" - Cessione di un immobile - I.V.A. - Assoggettabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-12-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484609-01

Tributi erariali indiretti (Riforma tributaria del 1972) - Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Oggetto - Esercizio di imprese - Esclusioni

L'assoggettabilità ad I.V.A. della cessione di un immobile con conseguente registrazione a tassa fissa, anziché proporzionale, del negozio di cessione, a norma dell'art. 4 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 va esclusa nel caso di cessione effettuata da un imprenditore anche in via solo "occasionale", atteso che secondo la disciplina introdotta dai d.P.R. 29 gennaio 1979 n. 24 e 31 marzo 1979, n. 94, avente efficacia (retroattiva) dall'1 gennaio 1973 ai sensi dell'art. 3 del citato d.P.R. n. 24, "per esercizio di impresa si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività commerciali o agricole di cui artt. 2135 e 2195 cod. civ., anche se non organizzate in forma di impresa".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2135, Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 4 CORTE COST., DPR 29/01/1979 num. 24 CORTE COST., DPR 31/03/1979 num. 94 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)