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Sez. 3, Sentenza n. 24214 del 14/11/2006 (Rv. 593328 - 01)

LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Locazione finanziaria - Risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore - Applicabilità analogica della disciplina prevista dall'art. 1526 cod. civ. - Condizione - Configurabilità del contratto come "leasing" traslativo - Necessità.
Stato
decisa il 2006-11-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593328-01

LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

La risoluzione del contratto di "leasing" per inadempimento dell'utilizzatore è soggetta all'applicazione in via analogica delle disposizioni fissate dall'art. 1526 cod. civ. con riguardo alla vendita con riserva della proprietà, ove si tratti di "leasing" c.d. traslativo, pattuito con riferimento a beni atti a conservare alla scadenza contrattuale un valore residuo superiore all'importo convenuto per l'opzione, e dietro canoni che scontano anche una quota del prezzo in previsione del successivo acquisto (rispetto a cui la concessione in godimento assume funzione strumentale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1458, Cod. Civ. art. 1526

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)