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Sez. U, Ordinanza n. 11917 del 28/05/2014 (Rv. 630832 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Controversia insorta tra la Fondazione Ordine Mauriziano e la Regione Piemonte in relazione ad obblighi nascenti da convenzioni intercorse tra le parti - Giurisdizione del giudice amministrativo - Riconoscimento di debito operato dall'Assessore regionale alla sanità - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2014-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630832-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

Appartiene alla giurisdizione del giudice amministravo, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. a), n. 2), del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, in quanto controversia relativa ad accordi tra pubbliche amministrazioni, il giudizio instaurato dalla Fondazione Ordine Mauriziano per far valere l'inadempimento della Regione Piemonte agli obblighi di erogazione di assegnazioni economiche previste in forza di convenzioni intervenute tra i predetti enti pubblici, restando irrilevante il successivo riconoscimento di debito operato dall'Assessore regionale alla sanità, che è inidoneo a costituire una autonoma fonte di obbligazione, determinando unicamente - insieme con l'effetto confermativo del preesistente rapporto fondamentale - un'inversione dell'onere della prova in ordine alla pretesa azionata.

Riferimenti normativi: Disp. Trans. e Fin. della Cost. art. 14 com. 2, Legge 05/11/1962 num. 1596, Legge 21/01/2005 num. 4 CORTE COST., Decreto Legge 19/11/2004 num. 277 CORTE COST., Legge Reg. Piemonte 24/12/2004 num. 39 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. A CORTE COST., Cod. Civ. art. 1988, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)