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Sez. U, Ordinanza n. 5923 del 14/03/2011 (Rv. 616671 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Controversia relativa alla formazione, conclusione ed esecuzione di accordi tra enti pubblici per il conseguimento di interessi comuni - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616671-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - ai sensi degli artt. 11, comma 5, e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 - le controversie insorte nelle diverse fasi della formazione, conclusione ed esecuzione di accordi tra enti pubblici aventi ad oggetto lo svolgimento dei compiti ad essi rispettivamente assegnati dalla legge, in vista del conseguimento di un interesse comune; né assume rilievo, al riguardo, il fatto che la domanda abbia ad oggetto l'accertamento di un inadempimento contrattuale. (Nella specie, un ente regionale per l'abitazione pubblica aveva convenuto in giudizio un Comune, lamentando l'inadempimento, da parte dello stesso, in relazione ad una convenzione con la quale quest'ultimo aveva ceduto all'ente, dietro corrispettivo di un prezzo, una porzione di un fabbricato comunale, ponendo a carico dell'acquirente anche l'obbligo di restauro della rimanente parte del fabbricato stesso).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 34, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 11, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)