Sez. 3, Sentenza n. 3622 del 03/06/1980 (Rv. 407476 - 01)
RESPONSABILITA CIVILE - CAUSALITA (NESSO DI) - NESSO DI CAUSALITA MATERIALE - REQUISITI.*
RESPONSABILITA CIVILE - CAUSALITA (NESSO DI) - NESSO DI CAUSALITA MATERIALE - REQUISITI.*
Per accertare se una condotta umana sia o no causa, in senso giuridico, di un determinato evento, occorre stabilire un confronto tra le conseguenze che - secondo un giudizio di probabilita ex ante - essa era idonea a provocare e le conseguenze concrete provocate, nel senso che, se queste non furono volute ne erano comunque prevedibili ed evitabili, il rapporto di causalita tra il comportamento umano e l'evento e da escludere, perche risulta interrotto dal sopravvenire di un caso fortuito. Per la sussistenza, quindi, del nesso di causalita materiale, non e sufficiente che tra l'antecedente (comportamento doloso o colposo) e il dato conseguenziale (l'evento) vi sia un rapporto di sequenza, ma e sempre necessario che tale rapporto integri gli estremi di una sequenza costante, secondo un calcolo di regolarita statistica, per cui l'evento appaia come una conseguenza normale dell'antecedente. (Conf 3243/73, mass n 367080, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)