Sez. 3, Sentenza n. 567 del 20/01/1983 (Rv. 425340 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - CAUSALITÀ (NESSO DI) - TRA UNA CONDOTTA UMANA ED UN DETERMINATO EVENTO - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
RESPONSABILITÀ CIVILE - CAUSALITÀ (NESSO DI) - TRA UNA CONDOTTA UMANA ED UN DETERMINATO EVENTO - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
Per accertare se una condotta umana sia o meno causa, in senso giuridico, di un determinato evento, è necessario stabilire un confronto tra le conseguenze che, secondo un giudizio di probabilità ex ante, essa era idonea a provocare e le conseguenze in realtà verificatesi, le quali, ove non prevedibili ed evitabili, escludono il rapporto eziologico tra il comportamento umano e l'evento, sicché, per la riconducibilità dell'evento ad un determinato comportamento, non è sufficiente che tra l'antecedente ed il dato conseguenziale sussista un rapporto di sequenza, occorrendo invece che tale rapporto integri gli estremi di una sequenza costante, secondo un calcolo di regolarità statistica, per cui l'evento appaia come una conseguenza normale dello antecedente. La relativa indagine involge valutazioni di fatto sottratte al Sindacato di legittimità se immuni da vizi logici o di diritto. (V 3621/82, mass n 421589; (V 3622/80, mass n 407476; (V 3243/73, mass n 367080).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)