Sez. 3, Sentenza n. 3621 del 14/06/1982 (Rv. 421589 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - CAUSALITÀ (NESSO DI) - NESSO DI CAUSALITÀ MATERIALE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - RAPPORTO DI SEQUENZA COSTANTE - NECESSITÀ - ESTREMI - FATTISPECIE RELATIVA AD UN FURTO IN UN APPARTAMENTO RAGGIUNTO DAI LADRI ATTRAVERSO IL PONTEGGIO DI UN CANTIERE.*
RESPONSABILITÀ CIVILE - CAUSALITÀ (NESSO DI) - NESSO DI CAUSALITÀ MATERIALE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - RAPPORTO DI SEQUENZA COSTANTE - NECESSITÀ - ESTREMI - FATTISPECIE RELATIVA AD UN FURTO IN UN APPARTAMENTO RAGGIUNTO DAI LADRI ATTRAVERSO IL PONTEGGIO DI UN CANTIERE.*
Per la sussistenza, del nesso di causalità materiale non è sufficiente che tra l'antecedente (comportamento doloso o colposo) e il dato conseguenziale (evento) vi sia un rapporto di sequenza, ma è sempre necessario che tale rapporto integri gli estremi di una sequenza costante, secondo un calcolo di regolarità statistica, per cui l'evento appaia come una conseguenza normale dell'antecedente. (nella specie, per un furto in un appartamento commesso servendosi per accedervi del ponteggio di un cantiere costruito in modo da invadere con alcune sporgenze il terrazzo dell'appartamento ove il furto è stato perpetrato, il giudice del merito si era limitato ad affermare che l'Azione dei ladri era stata la sola causa efficiente dell'evento, senza accertare se l'esistenza dell'impalcatura, in considerazione della notevole altezza dal suolo dell'appartamento, fosse stata idonea alla commissione dell'Azione delittuosa ed a creare una situazione in Mancanza della quale sarebbe stato impossibile o sommamente difficoltoso, per la pericolosità del fatto, introdursi in detto appartamento). (Conf 3622/80, mass n 407476, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)