Sez. 3, Sentenza n. 4584 del 22/04/1995 (Rv. 492001 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - INTERVENTO - ESPROPRIAZIONE MOBILIARE PRESSO TERZI | Limite - Ammontare delle somme dovute dal terzo.
ESECUZIONE FORZATA - INTERVENTO - ESPROPRIAZIONE MOBILIARE PRESSO TERZI
Nella esecuzione presso terzi di somme di denaro o di prestazioni continuative di somme di denaro oggetto del pignoramento è non tanto una quota pari al credito per il quale l'esecutato agisce in forza del titolo esecutivo notificato, quanto la somma, unitaria e frazionata nel tempo, di cui il terzo è debitore. Il credito indicato dell'esecutante, a norma dell'art. 543, comma secondo, n. 1 cod. proc. civ. , costituisce, infatti, soltanto il limite della pretesa fatta valere "in Executivis", sicché l'intervento di altri creditori, previsto dall'art. 551 cod. proc. civ. - il quale rinvia agli artt. 525 e segg. - incontra, nella distribuzione, l'unico limite delle somme dovute dal terzo, ma non anche l'ulteriore limite del credito per il quale ha agito "in executivis" il creditore pignorante.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 500, Cod. Proc. Civ. art. 525 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 543, Cod. Proc. Civ. art. 551, Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)