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Sez. 3, Sentenza n. 3251 del 25/10/1972 (Rv. 361058 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL PRIMO GIUDICE - IN GENERE - INTERROGATORIO FORMALE DEL CONTUMACE IN PRIMO GRADO - MANCATA NOTIFICA DELL'ORDINANZA AMMISSIVA - ERRONEA VALUTAZIONE DELLA MANCATA RISPOSTA - VIZIO DELLA SOLA SENTENZA - POTERI DEL GIUDICE DI APPELLO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL PRIMO GIUDICE - ESCLUSIONE - RIVALUTAZIONE DELLE PROVE - ESCLUSIONE DELL'EFFETTO DELLA MANCATA RISPOSTA.*
Stato
decisa il 1972-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/361058-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL PRIMO GIUDICE - IN GENERE - INTERROGATORIO FORMALE DEL CONTUMACE IN PRIMO GRADO - MANCATA NOTIFICA DELL'ORDINANZA AMMISSIVA - ERRONEA VALUTAZIONE DELLA MANCATA RISPOSTA - VIZIO DELLA SOLA SENTENZA - POTERI DEL GIUDICE DI APPELLO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL PRIMO GIUDICE - ESCLUSIONE - RIVALUTAZIONE DELLE PROVE - ESCLUSIONE DELL'EFFETTO DELLA MANCATA RISPOSTA.*

L'errore del giudice che, nonostante la mancata notificazione dell'ordinanza, ammissiva dell'interrogatorio formale del contumace, applica l'art 232 cod proc civ costituisce un vizio della sentenza, che puo essere fatto valere come motivo di appello, ma non incide sulla validita degli altri Atti del giudizio di primo grado. Il giudice dell'appello investito del gravame deve quindi procedere ad una nuova valutazione del materiale probatorio regolarmente acquisito in giudizio, prescindendo dagli effetti della mancata risposta all'interrogatorio, ma non puo rimettere la causa al primo giudice, perche l'irregolarita derivante dall'inosservanza dell'art 292 cod proc civ non rientra in alcuna delle ipotesi previste dagli artt 353 e 354 cod proc civ.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 232 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)