Sez. 1, Sentenza n. 9178 del 09/04/2008 (Rv. 602709 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ORGANI - IN GENERE | Cessione dei beni ai creditori - Mancata alienazione dell'attivo - Liquidazione del compenso al commissario liquidatore - Criteri - Assimilabilità delle funzioni svolte a quelle esercitate dal curatore fallimentare - Configurabilità - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze - Applicabilità analogica della disciplina dettata dal d.m. n. 570 del 1992 - Limiti - Fattispecie.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ORGANI - IN GENERE
In tema di liquidazione del compenso al commissario liquidatore nominato nel concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori, in mancanza di una specifica disciplina normativa ex art. 182 legge fall. - nel testo vigente "ratione temporis" - trovano applicazione le norme di cui al d.m. 28 luglio 1992, n. 570, che determinano i compensi del curatore del fallimento, alle cui funzioni ed attribuzioni sono equiparabili quelle del predetto liquidatore, in rapporto al dato della liquidazione dell'attivo (che costituisce suo compito essenziale) e sempre che l'attività abbia portato a risultati utili, con esclusione del compenso supplementare sull'ammontare del passivo (la cui formazione è estranea ai compiti del liquidatore); ne consegue che, in caso di omessa alienazione dei beni, non trova applicazione l'art. 5 del citato d.m. (previsto con riguardo alle diverse funzioni del commissario giudiziale e commisurante il relativo compenso in base all'attivo ed al passivo risultanti dall'inventario), bensì gli artt. 1 e 2 del medesimo d.m. che commisurano i compensi ad una percentuale sull'attivo realizzato mentre, in difetto di risultati utili, il compenso è fissato nel minimo legale.(Nel confermare il decreto di liquidazione del tribunale, la S.C. ha espresso il principio per il caso di concordato con vendite deserte, risolto ai sensi dell'art. 186 legge fall. e convertito in fallimento).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 39 CORTE COST., Legge Falliment. art. 165 CORTE COST., Legge Falliment. art. 182, Legge Falliment. art. 186 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 28/07/1992 num. 570 art. 1, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 28/07/1992 num. 570 art. 2, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 28/07/1992 num. 570 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)