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Sez. 1, Sentenza n. 18140 del 20/12/2002 (Rv. 559325 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE | Domanda notificata a due convenuti - Mancata iscrizione a ruolo - Riassunzione nei confronti di un solo convenuto - Integrazione del contraddittorio nei confronti del convenuto pretermesso - Necessità - Esclusione - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2002-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/559325-01

PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE

Nel caso di mancata iscrizione a ruolo di causa introdotta con atto notificato a due convenuti, e di successiva riassunzione nei confronti di uno soltanto di questi, deve escludersi che sussista obbligo di integrazione del contraddittorio nei confronti del convenuto pretermesso allorché non si verta in ipotesi di litisconsorzio necessario. (Nella fattispecie, la S.C. ha escluso la necessità dell'integrazione, trattandosi di autonome domande restitutorie nei confronti di soggetti diversi, cui venivano addebitati distinti atti di distrazione del patrimonio della società attrice).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 103, Cod. Proc. Civ. art. 171 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)