Sez. 2, Sentenza n. 5394 del 02/06/1999 (Rv. 526977 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - POTERI | Rinuncia a capo della domanda comportante disposizione del diritto della parte - Ammissibilità - Condizioni - Procura speciale - Necessità.
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - POTERI
Il difensore, in mancanza di procura speciale, non può compiere atti che comportino disposizione di uno dei diritti fatti valere nel giudizio, neanche mediante rinuncia ad uno dei vari capi della domanda. (Nella specie, in un giudizio relativo alla contestazione della legittimità della costruzione eseguita in un fondo confinante, il procuratore della parte aveva rinunciato, all'udienza collegiale del giudizio di appello, alla domanda di demolizione, già riproposta con motivo di gravame insieme a quella di risarcimento danni).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 84 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)