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Sez. 2, Sentenza n. 4488 del 08/07/1981 (Rv. 415194 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RINUNCIA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER RINUNCIA AGLI ATTI DEL GIUDIZIO - LIMITAZIONE DELLA DOMANDA AD ALCUNI SOLTANTO DEI CAPI PRIMA FORMULATI FATTA SENZA PROCURA SPECIALE IN SEDE DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI - RINUNCIA AGLI ATTI DEL GIUDIZIO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZA - RINUNZIA SOSTANZIALE ALLA PRETESA - INVALIDITA - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1981-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/415194-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RINUNCIA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER RINUNCIA AGLI ATTI DEL GIUDIZIO - LIMITAZIONE DELLA DOMANDA AD ALCUNI SOLTANTO DEI CAPI PRIMA FORMULATI FATTA SENZA PROCURA SPECIALE IN SEDE DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI - RINUNCIA AGLI ATTI DEL GIUDIZIO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZA - RINUNZIA SOSTANZIALE ALLA PRETESA - INVALIDITA - CONSEGUENZE.*

La limitazione della domanda, ad alcuni soltanto dei capi prima formulati, fatta dal procuratore costituito non munito di procura speciale in Sede di precisazione delle conclusioni non costituisce valida rinuncia agli Atti del giudizio ex art 306 cod proc civ e quindi non esclude il diritto della controparte di insistere per la pronuncia di rigetto della domanda nel merito, ne tale limitazione puo configurarsi come valida rinuncia sostanziale alla relativa pretesa, mancando nel procuratore il necessario potere dispositivo, con la conseguenza che la domanda, in ordine alla quale e stata operata la limitazione, puo essere riproposta in un successivo giudizio. (V 1669/78, mass n 391119, sulla seconda parte; (Conf 3429/80, mass n 407260, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 84 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 306

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)