diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 922 del 20/01/2010 (Rv. 611205 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - APERTURA DELLE SUCCESSIONI - INVENTARIO | Decreto del tribunale che autorizza la formazione dell'inventario e che concede la proroga per la redazione - Carattere di decisorietà e definitività - Esclusione - Ricorso straordinario per cassazione - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2010-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611205-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - APERTURA DELLE SUCCESSIONI - INVENTARIO

Il decreto che autorizza la formazione dell'inventario, ai sensi dell'art. 769 cod. proc. civ., e quello che concede la proroga del termine per la redazione del medesimo sono provvedimenti emessi all'esito di un procedimento di cui è parte il solo istante e nel quale il giudice si limita ad accertare la riconducibilità del medesimo alle categorie di persone aventi diritto alla rimozione dei sigilli ai sensi dell'art. 763 cod. proc. civ.; ne consegue che tali provvedimenti, non contenendo alcuna decisione in merito alla capacità a succedere del soggetto richiedente, sono riconducibili alla giurisdizione volontaria, e quindi privi del carattere di decisorietà e inidonei a passare in giudicato, con la conseguenza che non sono impugnabili col ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 484, Cod. Proc. Civ. art. 763, Cod. Proc. Civ. art. 769, Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)