Sez. L, Sentenza n. 17494 del 28/07/2009 (Rv. 610159 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Trattamento contributivo agevolato ex d.P.R. n. 602 del 1970 in favore dei soci lavoratori di società cooperative - Condizioni - Effettivo svolgimento dell'arte o del mestiere propri dell'organismo associativo - Svolgimento di attività promiscue - Determinazione del regime contributivo - Riferimento esclusivo all'attività svolta in via prevalente - Necessità - Riferibilità a criteri proporzionali - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)
In tema di agevolazioni contributive previste dal d.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, in favore dei soci lavoratori di società cooperativa, è necessario che i soci esercitino effettivamente l'arte o il mestiere corrispondenti alle attività per lo svolgimento delle quali l'organismo associativo è stato costituito o, comunque, attività rientranti tra quelle elencate dall'art. 8 del citato decreto, dovendosi ritenere che, in caso di svolgimento di attività promiscue da parte dei soci, la determinazione del regime contributivo vada operata con riferimento esclusivo all'attività svolta in via prevalente, restando esclusa la possibilità di beneficiare delle agevolazioni contributive in proporzione alle ore relative alle attività incentivate.
Riferimenti normativi: DPR 30/04/1970 num. 602 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)