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Sez. L, Sentenza n. 15793 del 12/06/2008 (Rv. 603870 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Cooperative di lavoro (organismi di fatto e società formalmente costituite) - Trattamento contributivo agevolato ex d.P.R. n. 602 del 1970 - Requisito dell'effettivo svolgimento da parte dei soci di attività corrispondente a quella svolta dall'organismo associativo - Sussistenza in capo a tutti i soci (salvo specifiche eccezioni normativamente previste per gli addetti ad attività amministrative) - Necessità - Difetto del requisito - Conseguenze - Inibizione all'accesso al trattamento contributivo agevolato.
Stato
decisa il 2008-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603870-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)

Le agevolazioni contributive previste dal d.P.R. 30 aprile 1970, n.602, in favore dei soci lavoratori di società cooperativa, trovano applicazione in costanza di determinati requisiti, tra cui, quanto agli organismi di fatto, l'effettivo esercizio da parte dei soci dell'arte o del mestiere corrispondenti alle attività per lo svolgimento delle quali l'organismo associativo è stato costituito ovvero di attività tecnica accessoria (art. 2 del citato d.P.R.) e, quanto alle società cooperative formalmente costituite in base al d.lg.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, l'esercizio effettivo da parte dei soci dell'arte o del mestiere corrispondenti alla specialità delle cooperative di cui fanno parte o affini (art. 23, primo comma, del citato d.lg.C.P.S.), con le specifiche eccezioni costituite, nel secondo caso, dagli addetti tecnici ed amministrativi "nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'ente" (art. 23, quarto comma, del d.lg.C.P.S. n. 1577 del 1947) e, nel primo caso, da addetti ad attività amministrative "a condizione che non superino il numero di uno per ogni dodici soci o frazione" (art. 2, lett. e, del d.P.R. n. 602 del 1970). Ne consegue che, al di fuori delle anzidette eccezioni, il requisito sopra specificato deve sussistere riguardo a tutti i soci e non ad alcuni soltanto, con l'ulteriore conseguenza che in difetto di esso l'organismo associativo non può accedere al trattamento contributivo agevolato.

Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 14/12/1947 num. 1577 art. 23 CORTE COST., DPR 30/04/1970 num. 602 art. 1 CORTE COST., DPR 30/04/1970 num. 602 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)