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Sez. 5, Sentenza n. 48265 del 21/10/2003 Ud. (dep. 18/12/2003) Rv. 227574 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO | Deduzione in sede di rinvio dell'inammissibilità per intempestiva proposizione del ricorso in sede di legittimità a seguito del quale sia stato disposto l'annullamento con rinvio - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-10-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/227574-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO

La preclusione dettata dall'art. 627, comma quarto, cod. proc. pen. - per la quale nel giudizio di rinvio non si possono dedurre nullità, anche assolute, o inammissibilità, verificatesi nei precedenti giudizi - riguarda anche l'ipotesi in cui nel giudizio di rinvio si eccepisca l'inammissibilità, per intempestiva proposizione, del ricorso in sede di legittimità a seguito del quale sia stato disposto l'annullamento con rinvio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 com. 4 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 627 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)