Sez. 5, Sentenza n. 4115 del 09/12/2009 Ud. (dep. 01/02/2010) Rv. 246099 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO | Sentenza di rigetto con trasmissione atti al giudice di merito - Nullità verificatesi nei giudizi precedenti - Deducibilità in tale sede - Esclusione - Ragioni.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO
Nel giudizio di rinvio non possono, ex art. 627, comma quarto, cod. proc. pen., dedursi nullità, ancorché assolute, verificatesi nei giudizi precedenti; né tali nullità possono essere dedotte quale motivo di nuovo ricorso per cassazione, ossia come mezzo di annullamento della sentenza del giudice di rinvio, poiché la sentenza di cassazione, inoppugnabile per dettato di legge, copre il dedotto e il deducibile, ivi comprese le eventuali nullità. A tal fine nessun rilievo svolge la circostanza che la sentenza della cassazione sia adottata - trattandosi di gravame avverso sentenza del giudice di appello avente natura meramente processuale - con la forma del "rigetto con trasmissione atti" al giudice di merito, anziché nella forma dell'annullamento con rinvio, in quanto, in tal caso, il giudizio della cassazione è equiparabile a quello di natura schiettamente rescindente e idoneo a produrre l'effetto della preclusione sulle questioni di nullità, ancorché assolute, verificatesi nei precedenti gradi di giudizio.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)