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Sez. 5, Sentenza n. 45023 del 12/10/2010 Cc. (dep. 22/12/2010) Rv. 249077 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | Prescrizione maturata prima della sentenza di patteggiamento - Azionabilità in sede di legittimità - Ragioni.
Stato
decisa il 2010-10-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/249077-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE

La prescrizione maturata prima della sentenza di patteggiamento può essere fatta valere con ricorso per cassazione, in quanto la rinuncia alla prescrizione richiede una dichiarazione di volontà espressa e specifica che non ammette equipollenti. Ne deriva che la richiesta di applicazione di una pena concordata ai sensi dell'art. 444 del codice di rito, non costituisce ipotesi di rinuncia alla prescrizione non più revocabile.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)