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Sez. 5, Sentenza n. 3548 del 26/11/2009 Cc. (dep. 27/01/2010) Rv. 245841 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | Prescrizione maturata prima della sentenza di patteggiamento - Azionabilità in sede di legittimità - Ragioni.
Stato
decisa il 2009-11-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/245841-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE

La prescrizione maturata prima della sentenza di patteggiamento può essere fatta valere con ricorso per cassazione, in quanto la rinuncia alla prescrizione presuppone, ai sensi dell'art. 157 cod. pen., così come novellato dall'art. 6 della legge n. 251 del 2005, una dichiarazione di volontà espressa e specifica che non ammette equipollenti. Ne deriva che la richiesta di applicazione concordata della pena, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., non costituisce un'ipotesi tipica di rinuncia alla prescrizione non più revocabile.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)