Sez. U, Sentenza n. 18953 del 25/02/2016 Cc. (dep. 06/05/2016) Rv. 266333 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - IN GENERE | Accordo concernente un reato prescritto - Effetti - Rinuncia alla prescrizione - Esclusione - Necessità di una dichiarazione espressa.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - IN GENERE
In tema di patteggiamento, la richiesta di applicazione della pena da parte dell'imputato, ovvero il consenso prestato alla proposta del pubblico ministero, non possono valere come rinuncia alla prescrizione, in quanto l'art.157 comma settimo cod.proc.pen. richiede la forma espressa, che non ammette equipollenti. (In motivazione, la Corte ha affermato che, qualora il giudice non rilevi l'intervenuta prescrizione ex art.129 cod.proc.pen., l'errore può essere dedotto con ricorso in cassazione).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 com. 7, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)