Sez. L, Sentenza n. 379 del 23/01/1989 (Rv. 461508 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - PARZIALE ESENZIONE EX ART. 12, TERZO COMMA, DELLA LEGGE N. 153 DEL 1969 - RIFERIMENTO AI PRODUTTORI DI ASSICURAZIONE - ESTENSIONE AL PERSONALE ADDETTO ALL'ORGANIZZAZIONE PRODUTTIVA - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - PARZIALE ESENZIONE EX ART. 12, TERZO COMMA, DELLA LEGGE N. 153 DEL 1969 - RIFERIMENTO AI PRODUTTORI DI ASSICURAZIONE - ESTENSIONE AL PERSONALE ADDETTO ALL'ORGANIZZAZIONE PRODUTTIVA - ESCLUSIONE.*
Con riguardo alla retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza, la parziale esenzione di cui all'art. 12, terzo comma, della legge 30 aprile 1969 n. 153 si riferisce esclusivamente ai produttori di Assicurazione e non è estensibile al personale addetto all'organizzazione produttiva, che per contratto partecipa, in varia misura, alla distribuzione del compenso globale gravante sul premio della polizza stipulata dal produttore, atteso che la ratio limitatrice dell'imposizione contributiva, cui si ispira la norma citata, ha esclusivo riguardo alla figura professionale del produttore di Assicurazione che, a causa della sua particolare attività, è esposto a continue spese di carattere generale, come le spese di locomozione, di incentivazione della clientela, promozionali e simili. (V 3848/87, mass n 452724; (V 2577/86, mass n 455660).*
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)