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Sez. L, Sentenza n. 7861 del 26/10/1987 (Rv. 455660 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - DILIGENZA NELLA PRESTAZIONE - VIOLAZIONE DEL DOVERE DI DILIGENZA - CONSEGUENZA - FURTO DI SOMME DI DENARO DELL'IMPRENDITORE AFFIDATE IN CUSTODIA AL DIPENDENTE - OBBLIGO RISARCITORIO DEL LAVORATORE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1987-10-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455660-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - DILIGENZA NELLA PRESTAZIONE - VIOLAZIONE DEL DOVERE DI DILIGENZA - CONSEGUENZA - FURTO DI SOMME DI DENARO DELL'IMPRENDITORE AFFIDATE IN CUSTODIA AL DIPENDENTE - OBBLIGO RISARCITORIO DEL LAVORATORE - CONDIZIONI.*

La violazione del dovere di diligenza, che, in relazione alla natura della prestazione nonché all'espletamento dei compiti ad essa accessori, è imposto al lavoratore subordinato dall'art. 2104 cod. civ., comporta l'Obbligo del medesimo lavoratore di risarcire, a titolo di responsabilità contrattuale, il danno che dalla sua condotta negligente o imprudente sia derivato al datore di lavoro. In particolare, nel caso di furto di somme di denaro dell'imprenditore affidate in custodia al dipendente nello espletamento delle sue mansioni, sussiste l'Obbligo risarcitorio del lavoratore ove l'ammanco - secondo l'accertamento del giudice del merito (incensurabile in Sede di legittimità, se sorretto da motivazione immune da vizi) - sia ricollegabile con nesso causale ad una condotta colposa del dipendente sotto il profilo della negligenza o dell'imperizia o della violazione di istruzioni legittimamente impartitegli dal datore di lavoro. (V 5753/77, mass n 389277; (V 5154/77, mass n 388777; (V 1037/77, mass n 384675).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2104, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)