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Sez. 1, Sentenza n. 414 del 09/02/1966 (Rv. 320820 - 01)

PROFESSIONISTI - PROFESSIONE SANITARIA - MEDICI - SANZIONI DISCIPLINARI - RICORSO PER CASSAZIONE CONTRO DECISIONE DELLA COMMISSIONE CENTRALE ESERCENTI PROFESSIONI SANITARIE - SOGGETTI AI QUALI VA NOTIFICATO.*
Stato
decisa il 1966-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/320820-01

PROFESSIONISTI - PROFESSIONE SANITARIA - MEDICI - SANZIONI DISCIPLINARI - RICORSO PER CASSAZIONE CONTRO DECISIONE DELLA COMMISSIONE CENTRALE ESERCENTI PROFESSIONI SANITARIE - SOGGETTI AI QUALI VA NOTIFICATO.*

A seguito dell'art.6 della legge 13 marzo 1958, n.296, istitutiva del ministero della sanita- che ha devoluto al medico provinciale e al veterinario provinciale, secondo le rispettive competenze, tutte le attribuzioni del prefetto in materia di sanita pubblica, ad esclusione dei provvedimenti relativi allo scioglimento dei consigli di amministrazione degli enti pubblici con compiti di assistenza sanitaria nella provincia e dei provvedimenti contingibili ed urgenti per ragioni di sanita pubblica ai sensi dell'art.20 del testo unico della legge comunale e provinciale - nel giudizio di Cassazione, avente per oggetto un ricorso contro una decisione della commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie in materia di sanzione disciplinare contro un medico, legittimo contraddittore, oltre il procuratore della Repubblica e l'ordine professionale, non e piu il prefetto, ma il medico provinciale. *

Riferimenti normativi: Legge 05/04/1950 num. 221 art. 68, Legge 13/03/1958 num. 296 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)