Sez. U, Sentenza n. 5826 del 05/11/1981 (Rv. 416553 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - IN GENERE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - CONTRIBUTO DELLO STATO - COOPERATIVE EDILIZIE - MANCATA AMMISSIONE COME SOCIO E PRENOTATARIO - DOMANDA DI CENSURA DEL PROVVEDIMENTO RELATIVO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - ESCLUSIONE.*
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - IN GENERE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - CONTRIBUTO DELLO STATO - COOPERATIVE EDILIZIE - MANCATA AMMISSIONE COME SOCIO E PRENOTATARIO - DOMANDA DI CENSURA DEL PROVVEDIMENTO RELATIVO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - ESCLUSIONE.*
Con riguardo ad alloggi economici e popolari, costruiti da cooperativa edilizia con il contributo dello stato, la domanda rivolta a censurare la mancata ammissione come socio della cooperativa medesima e prenotatario di un determinato alloggio, ancorché venga proposta da chi di fatto occupi l'immobile, e pure se implichi, quale mezzo al fine di conseguire tale ammissione, la denuncia della mancata pronuncia di decadenza di altri dalla assegnazione dell'immobile stesso, resta sottratta alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto, investendo la fase dell'assegnazione di detti alloggi, caratterizzata dall'Esercizio di poteri autoritativi a difesa di esigenze pubblicistiche, si ricollega a posizioni di mero interesse legittimo, tutelabili dinanzi all'apposita commissione di vigilanza (art. 131 del R.d. 28 aprile 1938 n. 1165), e, quindi, dinanzi al giudice amministrativo. (V 5027/79, mass n 401678; (V 4827/78, mass n 394525).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 art. 131 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)