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Sez. 2, Sentenza n. 25675 del 19/05/2009 Ud. (dep. 18/06/2009) Rv. 244170 - 01

GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - ASSENZA DELL'IMPUTATO | Imputato non comparso senza indicare un legittimo impedimento - Mancata dichiarazione di contumacia e mera annotazione nel verbale di udienza dell'assenza dell'imputato - Conseguenze.
Stato
decisa il 2009-05-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/244170-01

GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - ASSENZA DELL'IMPUTATO

In caso di mancata comparizione all'udienza dell'imputato che non abbia allegato alcun legittimo impedimento, qualora il giudice ometta di verificare i presupposti atti a legittimarne la dichiarazione di contumacia e si limiti ad annotare nel verbale di udienza che l'imputato è "libero assente", ha luogo un'anomalia tale da consentire di stabilire se si tratti di mancata presenza dovuta a oggettiva impossibilità di comparire o di volontaria sottrazione al contraddittorio, con la conseguenza che tale incertezza non può che essere intesa in senso favorevole all'imputato non comparso e non dichiarato ritualmente contumace. Ne consegue che, in tale ipotesi, il rinvio conseguente all'impedimento accertato del difensore implica necessariamente la nuova citazione non solo del difensore fiduciario impedito, ma anche dell'imputato assente. (Nella specie, peraltro, non essendo stata eccepita dal difensore di fiducia la mancata rinnovazione dell'avviso all'udienza successiva, ed essendo così rimasta sanata la relativa nullità, la Corte ha rigettato il ricorso)

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 ter CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)