Sez. 5, Sentenza n. 13283 del 17/01/2013 Ud. (dep. 21/03/2013) Rv. 255188 - 01
GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - ASSENZA DELL'IMPUTATO | Omessa dichiarazione di contumacia e mera annotazione nel verbale di udienza dell'assenza dell'imputato che non abbia indicato un legittimo impedimento - Omessa rinnovazione dell'avviso all'imputato - Nullità - Sussistenza - Sanatoria - Modalità e termini.
GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - ASSENZA DELL'IMPUTATO
La mancata rinnovazione della citazione a giudizio all'imputato assente, che non abbia allegato alcun legittimo impedimento e del quale non sia stata dichiarata la contumacia, dà luogo ad una nullità di ordine generale e a regime intermedio che deve essere eccepita dal difensore appena possibile secondo quanto disposto dall'art. 182 comma secondo cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 ter CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)