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Sez. 4, Sentenza n. 47791 del 22/11/2011 Ud. (dep. 22/12/2011) Rv. 252461 - 01

GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - ASSENZA DELL'IMPUTATO | Mancata comparizione in udienza dell'imputato senza indicare un legittimo impedimento - Mancata dichiarazione di contumacia e mera annotazione nel verbale di udienza dell'assenza dell'imputato - Rinvio su richiesta del difensore impedito ed in assenza dell'imputato - Omessa comunicazione del rinvio all'imputato - Nullità assoluta - Sussistenza.
Stato
decisa il 2011-11-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/252461-01

GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - ASSENZA DELL'IMPUTATO

La mancata comparizione in udienza dell'imputato senza indicare alcun legittimo impedimento e senza che il giudice verifichi i presupposti atti a legittimarne la dichiarazione di contumacia - limitandosi ad annotare nel verbale di udienza che l'imputato è "libero assente" - costituisce un'anomalia che non consente di ritenere l'imputato rappresentato dal difensore, ex art. 420 quater, comma secondo, cod. proc. pen., con la conseguenza che il rinvio dell'udienza, conseguente all'accertato impedimento del difensore, implica necessariamente la nuova citazione non solo di quest'ultimo ma anche dell'imputato assente e che l'omessa rinnovazione dell'avviso a quest'ultimo determina una nullità assoluta.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 ter CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 quater CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 477 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)