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Sez. L, Sentenza n. 1719 del 17/02/1987 (Rv. 451105 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (ANTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - PERSONALE DELLE ESATTORIE E DELLE RICEVITORIE - IN GENERE - NUOVA GESTIONE DELL'ESATTORIA - TRASFERIMENTO DEL PERSONALE DAL PRECEDENTE AL NUOVO GESTORE - PASSAGGIO" OPE LEGIS" - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE - ASSUNZIONE DA PARTE DELL'ESATTORE SUBENTRANTE DEI SOLI OBBLIGHI IMPOSTI DALLA LEGGE - RICONOSCIMENTO DELLE COSIDDETTE QUALIFICHE CONVENZIONALI OBBLIGATORIETÀ - ESCLUSIONE - PRINCIPIO DELLA CORRISPONDENZA TRA MANSIONI E QUALIFICHE EX ART. 2103 COD. CIV. - OSSERVANZA - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1987-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451105-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (ANTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - PERSONALE DELLE ESATTORIE E DELLE RICEVITORIE - IN GENERE - NUOVA GESTIONE DELL'ESATTORIA - TRASFERIMENTO DEL PERSONALE DAL PRECEDENTE AL NUOVO GESTORE - PASSAGGIO" OPE LEGIS" - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE - ASSUNZIONE DA PARTE DELL'ESATTORE SUBENTRANTE DEI SOLI OBBLIGHI IMPOSTI DALLA LEGGE - RICONOSCIMENTO DELLE COSIDDETTE QUALIFICHE CONVENZIONALI OBBLIGATORIETÀ - ESCLUSIONE - PRINCIPIO DELLA CORRISPONDENZA TRA MANSIONI E QUALIFICHE EX ART. 2103 COD. CIV. - OSSERVANZA - NECESSITÀ.*

Le gestioni in appalto delle esattorie per la riscossione delle imposte dirette ripetono origine e titolo dai provvedimenti di concessione, la cui scadenza o revoca, dando luogo ad un caso di cessazione d'azienda, rende inapplicabile le Disposizioni in tema di trasferimento d'azienda (art. 2112 cod. civ.) al personale della gestione esattoriale cessata che, essendo in possesso dei requisiti prescritti, venga mantenuto in servizio "ope legis" (art. 140 T.U. 15 maggio 1963 n. 858). Consegue che l'esattore subentrante assume - non già tutti gli obblighi contrattuali dello esattore precedente - ma soltanto quelli che gli impone la legge, tra cui (ex art. 102 T.U. Cit.) quelli derivanti dai contratti collettivi di lavoro; egli pertanto non è tenuto a riconoscere le cosiddette qualifiche convenzionali attribuite dall'esattore, precedente, ma deve rispettare il principio della corrispondenza tra mansioni e qualifica, quale sancito dall'art. 2103 cod. civ., con riferimento esclusivo alle qualifiche previste dalla disciplina collettiva di categoria (salve le eventuali condizioni di miglior favore per il lavoratore, che siano pattuite a livello individuale o siano imposte all'esattore subentrante dal provvedimento di concessione o dal contratto d'appalto del servizio). (V 3058/83, mass n 427965).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2112, DPR 15/05/1963 num. 858 art. 102, DPR 15/05/1963 num. 858 art. 140 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)