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Sez. L, Sentenza n. 10031 del 15/11/1996 (Rv. 500562 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IN GENERE | Personale dipendente dai concessionari delle gestioni del servizio di riscossione dei tributi - Disciplina transitoria - Personale già dipendente dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette - Garanzia di conservazione del trattamento economico acquisito - Contenuto - Retribuzione cosiddetta professionale - Inclusione - Voci retributive contingenti - Premio correlato all'utile d'impresa - Diritto alla conservazione - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500562-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IN GENERE

In materia di disciplina del rapporto di lavoro del personale che alla data del 31 dicembre 1983 prestava servizio presso le esattorie e ricevitorie provinciali delle imposte dirette, nonché presso le sedi o le direzioni centrali delle stesse, e che a norma del primo comma dell'art. 122 del d.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43 ha diritto al mantenimento del rapporto alle dipendenze dei concessionari della gestione del servizio di riscossione dei tributi, le disposizioni del terzo comma del citato art. 122, che assicura il mantenimento dell'anzianità di servizio acquisita alla data del conferimento della concessione e (salvi i miglioramenti successivamente conseguiti) "l'inquadramento con la relativa anzianità ed il corrispondente trattamento economico" acquisiti alla data di pubblicazione del testo normativo, assicurano ai lavoratori mantenuti in servizio garanzie diverse e più ampie di quelle già previste dall'art. 140 del d.P.R. n. 858 del 1963 in relazione all'art. 102 (escludenti il mantenimento delle condizioni individuali di maggior favore e, in particolare, delle qualifiche convenzionalmente attribuite e non rispondenti alle mansioni di fatto svolte), comportando - come desumibile da elementi letterali e sistematici - la tutela anche delle qualifiche convenzionali e in genere dei trattamenti di maggior favore, compresi quelli garantiti dal contratto individuale, ma non assicurano la conservazione del complessivo livello retributivo comunque conseguito (cosiddetta retribuzione di fatto) alle dipendenze del precedente datore di lavoro, e in particolare delle voci retributive contingenti (come quelle legate a modalità estrinseche della prestazione), che non ineriscono alla cosiddetta retribuzione professionale, tutelata dall'art. 2103 cod. civ. Ne consegue che la garanzia in questione non può ritenersi applicabile a un emolumento retributivo (nella specie denominato "dividendo annuale") dipendente dal conseguimento dell'utile di impresa, ancorché corrisposto con continuità per numerosi anni, in quanto lo stesso non è correlato strettamente alla professionalità del dipendente ed invece è collegato all'inserimento del medesimo in una specifica realtà aziendale, successivamente mutata.

Riferimenti normativi: DPR 28/01/1988 num. 43 art. 122, DPR 15/05/1963 num. 858 art. 140 CORTE COST., DPR 15/05/1963 num. 858 art. 102, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)