Sez. 1, Sentenza n. 19093 del 09/05/2006 Cc. (dep. 29/05/2006) Rv. 234179 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Provvedimento di proroga del regime di cui all'art. 41 bis ord. penit. - Ordinanza del Tribunale di sorveglianza a seguito di reclamo - Ricorribilità in cassazione per violazione di legge - Limiti del sindacato.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
È ricorribile in cassazione per la sola violazione di legge l'ordinanza con la quale il tribunale di sorveglianza ha deciso sul reclamo avverso il provvedimento di proroga delle misure di cui all'art. 41 bis ord. penit.; pertanto non è censurabile il profilo della pretesa illogicità o contraddittorietà della motivazione, ma solo la carenza totale o la mera apparenza della stessa.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis com. 2 n. 6 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)