Sez. 1, Sentenza n. 14016 del 07/03/2008 Cc. (dep. 03/04/2008) Rv. 240141 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Decreto di proroga del regime ex art. 41 bis L. n. 354 del 1975 - Autonoma e congrua motivazione - Necessità - Fattispecie.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
In tema di sospensione delle regole del trattamento ai sensi dell'art. 41 bis, comma secondo, L. 26 luglio 1975 n. 354, per il decreto di proroga è richiesta un'autonoma e congrua motivazione in ordine all'attuale persistenza del pericolo per l'ordine e per la sicurezza, non potendosi consentire, per una sorta d'inammissibile "automatismo", semplici e immotivate proroghe del regime differenziato, ovvero motivazioni apparenti o stereotipe, inidonee a giustificare in termini di concretezza e attualità le misure disposte (v. Corte cost., ord. n. 417 del 2004). (Nel caso di specie, la S.C. ha annullato l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che aveva omesso il doveroso approfondimento sulla circostanza dedotta dal detenuto relativa alla sua dissociazione dal gruppo delinquenziale di stampo mafioso).
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)