Sez. 1, Sentenza n. 34680 del 28/09/2006 Cc. (dep. 17/10/2006) Rv. 235270 - 01
ESECUZIONE - IN GENERE | Sospensione dell'esecuzione delle pene detentive - Presupposto di applicabilità - Art. 656, comma nono, lett. c), cod. proc. pen. introdotto dall'art. 9 legge n. 215 del 2005 - Presupposti applicativi - Limiti.
ESECUZIONE - IN GENERE
In tema di sospensione dell'esecuzione della pena ai sensi dell'art. 656, comma nono, cod. proc. pen., deve escludersi l'operatività della nuova disciplina restrittiva introdotta dall'art. 9 della legge 5 dicembre 2005 n. 251 in mancanza dell'espressa contestazione della recidiva reiterata nel giudizio di cognizione e del suo riconoscimento in tale sede ovvero quando la recidiva ex art. 99, comma quarto, cod. proc. pen. non sia stata applicata perché, nel giudizio di comparazione, sono state dichiarate prevalenti le circostanze attenuanti.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 com. 9 CORTE COST. PENDENTE, Legge 05/12/2005 num. 251 art. 4 CORTE COST., Legge 05/12/2005 num. 251 art. 9, Cod. Pen. art. 99 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)