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Sez. 1, Sentenza n. 33062 del 19/09/2006 Cc. (dep. 04/10/2006) Rv. 234384 - 01

ESECUZIONE - IN GENERE | Sospensione dell'esecuzione delle pene detentive - Presupposto di applicabilità - Art. 656, comma nono, lett. c), cod. proc. pen. introdotto dall'art. 9 legge n. 251 del 2005 - Retroattività - Sussistenza.
Stato
decisa il 2006-09-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/234384-01

ESECUZIONE - IN GENERE

L'art. 659, comma nono, lett. c), cod. proc. pen., come modificato dalla legge 5 dicembre 2005 n. 251, siccome norma di natura processuale, è immediatamente applicabile a tutti i rapporti esecutivi che non siano ancora esauriti. (Nella specie la Corte ha ritenuto che avendo il giudice di cognizione concretamente applicato la recidiva reiterata nella configurazione recepita nell'art. 99, come modificato dall'art. 4 della legge n. 251 del 2005, operando il bilanciamento di essa con le circostanze attenuanti generiche, possa ritenersi operativo il divieto di sospensione dell'esecuzione della pena detentiva stabilito dall'art. 656 comma nono lettera c), introdotto dalla legge n. 251 del 2005). Conforme a Sez. I, n. 25113 e n. 29508/2006.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 99 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 com. 9 n. 3, Legge 05/12/2005 num. 251 art. 4 CORTE COST., Legge 05/12/2005 num. 251 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)