Sez. 1, Sentenza n. 33634 del 27/06/2006 Cc. (dep. 06/10/2006) Rv. 234292 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Misure alternative alla detenzione - Affidamento in prova al servizio sociale - Applicabilità limitata al condannato recidivo a seguito della legge n. 251 del 2005 - Condizioni.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
In tema di misure alternative alla detenzione, la disciplina restrittiva all'affidamento in prova al servizio sociale per il condannato recidivo, dettata dalle modifiche apportate con la L. n. 251 del 2005 all'art. 58 quater ord. penit., opera solo quando la recidiva reiterata, oltre che contestata e riconosciuta, sia stata anche "applicata" nel giudizio di cognizione, attraverso l'effetto tipico dell'aggravamento della pena, ovvero, nel bilanciamento tra circostanze secondo il criterio di equivalenza, abbia paralizzato in concreto l'efficacia mitigatrice di una attenuante. Al contrario, quando è stata dichiarata la prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva, questa non risulta concretamente "applicata".
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 58 quater com. 7 n. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 05/12/2005 num. 251 art. 7 CORTE COST., Cod. Pen. art. 99 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)