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Sez. 1, Sentenza n. 23907 del 01/04/2025 Cc. (dep. 26/06/2025) Rv. 288150-01

ESECUZIONE - IN GENERE | Applicazione della diminuente di un sesto ex art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. - Rito - Procedura "de plano" ex art. 667, comma 4, cod. proc.
Stato
decisa il 2025-04-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/288150-01

ESECUZIONE - IN GENERE

pen. - Contestuale presentazione di richieste ulteriori a quella di riduzione della pena - Procedimento ordinario ex art. 666 cod. proc. pen.

Il procedimento esecutivo riguardante la sola applicazione della riduzione di pena di cui all'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. si svolge "de plano", con facoltà di proporre opposizione davanti allo stesso giudice, mentre, qualora siano contestualmente avanzate richieste ulteriori (quali, ad esempio, la concessione della sospensione condizionale della pena o l'applicazione della disciplina del reato continuato), il giudice dell'esecuzione deve seguire il procedimento ordinario previsto dall'art. 666 cod. proc. pen.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 667 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 39 com. 1 lett. B, Decreto Legisl. 19/03/2024 num. 31 art. 2 com. 1 lett. DD

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)