Sez. 1, Sentenza n. 34776 del 03/10/2025 Cc. (dep. 24/10/2025) Rv. 288668-01
ESECUZIONE - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - PENE ACCESSORIE | Riduzione della pena di un sesto ex art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. - Pena inferiore a tre anni di reclusione - Revoca della pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici - Necessità - Ragioni.
ESECUZIONE - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - PENE ACCESSORIE
In tema di esecuzione, quando la pena principale, per effetto della riduzione di un sesto di cui all'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., risulti inferiore a tre anni di reclusione, il giudice è tenuto a revocare la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici. (In motivazione, la Corte ha chiarito che una tale soluzione si impone alla luce delle indicazioni contenute nella sentenza della Corte costituzionale n. 208 del 2024).
Cod. Pen. art. 29 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)