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Sez. 2, Sentenza n. 4237 del 17/11/2023 Ud. (dep. 31/01/2024) Rv. 285820-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - PENA | Beneficio dell'ulteriore riduzione di pena di un sesto di cui all'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. - Applicabilità anche ai procedimenti penali pendenti in fase di impugnazione prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 - Possibilità - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2023-11-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/285820-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - PENA

In tema di giudizio abbreviato, il beneficio dell'ulteriore riduzione di pena di un sesto per mancata impugnazione della sentenza di condanna, di cui all'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., trova applicazione, previa rinuncia all'appello, anche ai procedimenti penali pendenti in fase di impugnazione antecedentemente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, posto che la disposizione che lo prevede ha natura sostanziale, incidendo anche sul trattamento sanzionatorio, mercé la ridefinizione in "melius" della pena.

Cod. Pen. art. 2 com. 4 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 7 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 com. 2 CORTE COST., Costituzione art. 25 com. 2, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 24 com. 1 lett. C

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)