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Sez. 1, Sentenza n. 46567 del 15/09/2016 Cc. (dep. 04/11/2016) Rv. 268069 - 01

ESECUZIONE | Applicabilità in fase esecutiva della nuova disciplina di cui all'art. 131 bis. cod. pen. - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2016-09-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/268069-01

ESECUZIONE

Il giudice dell'esecuzione non può applicare retroattivamente la disciplina di favore della particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 bis cod. pen., poichè trattandosi di causa di non punibilità che non esclude la sussistenza del reato, non può applicarsi la disciplina in materia di successione delle leggi penali di cui all'art. 2 cod. pen.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 131 bis CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)