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Sez. 3, Sentenza n. 31134 del 06/05/2025 Cc. (dep. 17/09/2025) Rv. 288587-01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Reati tributari - Delitti di cui agli artt. 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000 - Causa di non punibilità ex art. 23 d.l. n. 34 del 2023 - Revocabilità della sentenza di condanna in fase esecutiva - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2025-05-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/288587-01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE

In tema di reati tributari, il giudice dell'esecuzione non può revocare la sentenza di condanna ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen., applicando retroattivamente il disposto di cui all'art. 23 d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, a termini del quale i delitti di cui agli artt. 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, non sono punibili nel caso in cui le violazioni da essi contemplate siano correttamente definite e le somme dovute risultino integralmente versate dal contribuente prima della pronuncia della sentenza di appello, vertendosi in ipotesi di causa di non punibilità e non di "abolitio criminis", né di dichiarazione di incostituzionalità delle norme incriminatrici.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 673 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 10 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 10 ter CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 10 quater com. 1 CORTE COST., Decreto Legge 30/03/2023 num. 34 art. 23, Legge 26/05/2023 num. 56 art. 1, Cod. Pen. art. 2 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)