Sez. 1, Sentenza n. 1336 del 21/01/2005 (Rv. 579633 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Decurtazione del 40 per cento - Presupposto - Congruità dell'offerta - Valutazione rimessa al giudice del merito - Sindacabilità - Limiti.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE
In tema di indennità di espropriazione, il "premio" del mancato abbattimento del 40 per cento del valore mediato del suolo espropriato non può essere negato al proprietario nel caso in cui la mancata accettazione dell'indennità offertagli risulti - nella valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata - comunque non congrua rispetto al valore del bene e al criterio di calcolo previsto dall'art. 5-bis della legge n. 359 del 1992.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)