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Sez. 3, Sentenza n. 797 del 29/01/1999 (Rv. 522747 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE | Esecuzione forzata - In genere - Atti preliminari e preparatori dell'esecuzione - Ricorso per cassazione ex art. 111 Costituzione - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1999-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/522747-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE

La qualificazione di un atto come avente natura preliminare e preparatoria dell'esecuzione forzata non comporta l'ammissibilità contro di esso del ricorso per cassazione ex art. 111 Costituzione, ma può comportare, in presenza del carattere pregiudizievole dell'atto per la parte, l'ammissibilità dell'opposizione agli esecutivi. (La S.C. ha affermato questo principio con riferimento ad un caso in cui era stato proposto ricorso per cassazione avverso un'ordinanza di rigetto dell'istanza di riduzione di pignoramento).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)