Sez. 1, Sentenza n. 8542 del 14/04/2011 (Rv. 617242 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE | Durante il periodo feriale - Giudizi di opposizione allo stato passivo - Applicabilità.
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE
In tema di sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, ai sensi dell'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, la deroga prevista dall'art. 92 ord. giud., richiamato dall'art. 3 legge n. 742 cit., con riguardo alle cause relative alla dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti, non si estende anche alle altre controversie in materia fallimentare come, nella specie, l'opposizione allo stato passivo.
Riferimenti normativi: Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)