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Sez. L, Sentenza n. 11296 del 27/05/2005 (Rv. 582765 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE | Durante il periodo feriale - Controversie in materia fallimentare - Limiti.
Stato
decisa il 2005-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582765-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE

In tema di sospensione dei termini feriali, dall'1 agosto al 15 settembre, ai sensi dell'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, la deroga prevista dall'art. 92 ord. giud., richiamato dall'art. 3 legge n. 742 citata, con riguardo alle cause "relative alla dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti", non si estende anche alle altre controversie in materia fallimentare (nella specie, opposizione allo stato passivo).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)