Sez. 3, Sentenza n. 136 del 19/01/1972 (Rv. 355874 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO - PER INSUFFICIENZA DI PROVE (FORMULA DUBITATIVA) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - FATTO MATERIALE - ASSOLUZIONE IN ORDINE ALL'ELEMENTO SOGGETTIVO - AZIONE CIVILE EX ART 2054 COD CIV - PROPONIBILITA - PROVA LIBERATORIA DEL CONDUCENTE - FATTI MATERIALI ACCERTATI DAL GIUDICE PENALE - AUTONOMA VALUTAZIONE DEL GIUDICE CIVILE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO - PER INSUFFICIENZA DI PROVE (FORMULA DUBITATIVA) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - FATTO MATERIALE - ASSOLUZIONE IN ORDINE ALL'ELEMENTO SOGGETTIVO - AZIONE CIVILE EX ART 2054 COD CIV - PROPONIBILITA - PROVA LIBERATORIA DEL CONDUCENTE - FATTI MATERIALI ACCERTATI DAL GIUDICE PENALE - AUTONOMA VALUTAZIONE DEL GIUDICE CIVILE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Nonostante l'assoluzione per insufficienza di prove sulla causalita (psicologica), sopravvive l'Azione di danno ex art 2054 cod civ, onde il conducente non puo liberarsi che provando di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno. A tal fine, allo scopo di pervenire alla definizione della lite, i fatti materiali accertati dal giudice penale fanno stato (nei confronti di coloro che sono intervenuti, nel giudizio penale) salvo, peraltro, la possibilita di una diversa valutazione dei fatti stessi, sotto il profilo giuridico, agli effetti della prova liberatoria della presunzione di colpa. In tal caso la valutazione del giudice di merito costituisce giudizio di fatto, incensurabile in Sede di legittimita, se immune da vizi logici o da errori giuridici. (V 2457'70, mass n 348726; 1433'70, mass n 347236).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)