Sez. L, Sentenza n. 2627 del 20/04/1985 (Rv. 440431 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - PARZIALE DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ DELL'ART. 2948 N. 4 COD. CIV. - CONSEGUENZE - IRRILEVANZA DEL PERIODO DI PRESCRIZIONE MATURATO PRIMA DELLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA N. 63 DEL 1966 DELLA CORTE COSTITUZIONALE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - PARZIALE DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ DELL'ART. 2948 N. 4 COD. CIV. - CONSEGUENZE - IRRILEVANZA DEL PERIODO DI PRESCRIZIONE MATURATO PRIMA DELLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA N. 63 DEL 1966 DELLA CORTE COSTITUZIONALE.*
La sentenza n. 63 del 1966 della Corte costituzionale - che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il n. 4 dell'art. 2948 cod. civ. limitatamente alla parte in cui consente che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorra durante il rapporto di lavoro - ha fatto venir meno ab origine tale disposizione così che - non potendo essa esser più opposta in via di eccezione dal datore di lavoro per resistere alla pretesa del lavoratore fino a quando il rapporto non è stato caratterizzato dal requisito della stabilità reale, introdotta solo con l'art. 18 dello statuto dei lavoratori - il periodo di prescrizione eventualmente maturato prima della pubblicazione della citata sentenza è irrilevante e non è possibile cumularlo con il periodo di prescrizione maturato successivamente all'entrata in vigore dello statuto dei lavoratori. (V 3642/83, mass n 428533; (V 929/83, mass n 425689; (V 3663/82, mass n 421636).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2948 com. 4 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)