Sez. L, Sentenza n. 929 del 04/02/1983 (Rv. 425689 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - PRESTAZIONI PERIODICHE CON SCADENZA ANNUALE O PIÙ BREVE - DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ DI UNA NORMA RELATIVA ALLA PRESCRIZIONE - PERIODO DI PRESCRIZIONE DECORRENTE DALL'ENTRATA IN VIGORE DELL'ART. 18 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - CUMULO CON IL PERIODO PRECEDENTE LA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE - DIVIETO.*
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - PRESTAZIONI PERIODICHE CON SCADENZA ANNUALE O PIÙ BREVE - DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ DI UNA NORMA RELATIVA ALLA PRESCRIZIONE - PERIODO DI PRESCRIZIONE DECORRENTE DALL'ENTRATA IN VIGORE DELL'ART. 18 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - CUMULO CON IL PERIODO PRECEDENTE LA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE - DIVIETO.*
Poiché la dichiarazione di incostituzionalità di una norma che avrebbe dovuto rendere operante la prescrizione (nella specie, l'art. 2948 n. 4 cod. civ.) fa venir meno ab origine lo strumento idoneo a determinare l'Estinzione del diritto, non si può cumulare con il periodo di prescrizione, ricominciato a decorrere dopo l'entrata in vigore dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970, quello che si sarebbe maturato anteriormente alla pubblicazione della sentenza n. 63 del 20 giugno 1966 della Corte costituzionale. (Conf 3663/82, mass n 421636; (Conf 4814/80, mass n 394512; (Conf 3060/78, mass n 392508).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2948 com. 4 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)