Sez. L, Sentenza n. 3663 del 16/06/1982 (Rv. 421636 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - ENTRATA IN VIGORE DELL'ART. 18 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - NUOVA DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE - CUMULO CON IL PERIODO DI PRESCRIZIONE MATURATOSI ANTERIORMENTE ALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA N. 63 DEL 1966 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - INAMMISSIBILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - ENTRATA IN VIGORE DELL'ART. 18 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - NUOVA DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE - CUMULO CON IL PERIODO DI PRESCRIZIONE MATURATOSI ANTERIORMENTE ALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA N. 63 DEL 1966 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - INAMMISSIBILITÀ.*
Poiché la dichiarazione d'incostituzionalità di una norma che avrebbe dovuto rendere operante la prescrizione (nella specie art. 2948 n. 4 cod. civ.) fa venir meno ab origine lo strumento idoneo a determinare l'Estinzione del diritto, non si può cumulare con il periodo di prescrizione ricominciato a decorrere dopo l'entrata in vigore dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (statuto dei lavoratori), quello maturatosi anteriormente alla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 63 del 20 giugno 1966. (V 3089/80, mass n 406855; (V 5998/79, mass n 402698; (V 4871/79, mass n 401499; (Conf 4814/78, mass n 394512; (Conf 3060/78, mass n 392508).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2948 com. 4 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)