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Sez. 3, Sentenza n. 2879 del 26/02/2003 (Rv. 560717 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Pluralità di domande - Sentenza contenente decisione nel merito su di una domanda e di competenza su altra domanda - Impugnazione della statuizione in ordine alla competenza - Regolamento necessario di competenza - Necessità - Appello - Ammissibilità - Esclusione - Rilevabilità d'ufficio in sede di legittimità - Conseguenze - Cassazione senza rinvio.
Stato
decisa il 2003-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/560717-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

Nel caso di unico giudizio con pluralità di domande, qualora la sentenza di primo grado decida nel merito una delle domande e dichiari il difetto di competenza sull'altra, la sentenza, benché unica sotto il profilo documentale, contiene statuizioni autonome e distinte e, pertanto, la decisione in ordine alla competenza, ex art. 42, cod. proc. civ., può essere impugnata soltanto con l'istanza di regolamento necessario di competenza e, conseguentemente, l'inammissibilità dell'appello, rilevabile d'ufficio in sede di legittimità, comporta la cassazione senza rinvio della sentenza del giudice di secondo grado nella parte in cui ha riformato la pronunzia declinatoria della competenza, decidendo la domanda nel merito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)