Sez. 5 - , Sentenza n. 7888 del 03/12/2018 Ud. (dep. 21/02/2019) Rv. 275345 - 01
REATI FALLIMENTARI - CIRCOSTANZE ATTENUANTI | Bancarotta fraudolenta documentale - Danno patrimoniale di speciale tenuità di cui all'art. 219, comma terzo, legge fall. - Configurabilità – Condizioni.
REATI FALLIMENTARI - CIRCOSTANZE ATTENUANTI
In tema di bancarotta fraudolenta documentale, la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, prevista dall'art. 219, comma terzo, legge fall., deve essere valutata in relazione al danno causato alla massa creditoria in seguito all'incidenza che le condotte integranti il reato hanno avuto sulla possibilità di esercitare le azioni revocatorie e le altre azioni poste a tutela degli interessi creditori. (In motivazione, la Corte ha osservato che l'occultamento delle scritture contabili, rendendo impossibile la ricostruzione dei fatti di gestione dell'impresa fallita, impedisce la stessa dimostrazione del danno, onde la mancanza delle scritture non può essere utilizzata per presumere circostanze favorevoli all'imputato, salvo che le contenute dimensioni dell'impresa non rendano plausibile la determinazione di un danno particolarmente ridotto).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 219 com. 3 CORTE COST., Legge Falliment. art. 216 com. 1 lett. 2, Legge Falliment. art. 223 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)